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Statuto

Allegato “A”

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita l’associazione culturale denominata “Arena 7″.

Articolo 2

L’associazione ha sede in Treglio (Ch) in Via S.Giorgio, 5.

La sede potrà essere eventualmente trasferita senza variare il presente statuto.

TITOLO II - FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L’associazione non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo perseguimento di finalità culturali.

Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.

Articolo 4

L’Associazione ha come scopo quello di essere elemento di unione fra soggetti pubblici e privati operanti nel campo dell’arte del sociale.

L’associazione ha anche finalità di:

  • Promuovere incontri, aperti anche a non aderenti all’Associazione, allo scopo di incentivare, nella produzione artistica, la qualità, la ricerca e la sperimentazione di nuovi stili, nonché l’attenzione verso problematiche sociali;
  • Diffondere e valorizzare l’opera degli associati;
  • Collaborare alle iniziative culturali di altri enti, privati e associazioni promuovendo gli associati;
  • Ingaggiare, assumere e scritturare artisti esperti o altro personale estraneo all’Associazione per il conseguimento degli obbiettivi statutari;
  • Curare l’allestimento, l’organizzazione in toto o in parte, anche con proprie strutture, di eventi di qualsiasi genere o contenuti;
  • Svolgere attività anche per conto di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati e quanti altri lo dovessero richiedere mediante: l’organizzazione di manifestazioni culturali e curare la produzione, la pubblicazione e la stampa di atti o quant’altro interessi l’arte;
  • Organizzare e indire concorsi, rassegne, concerti, convegni ed altre manifestazioni culturali e sociali;
  • Svolgere qualsiasi tipo di attività finalizzata al perseguimento dello scopo dell’Associazione.
  • Organizzare periodicamente degli incontri con tutti i soci e non soci. In tale incontro sarà inserito un evento/spettacolo in cui verrà richiesto ad alcuni degli artisti stessi, senza che ciò costituisca un obbligo, di esibirsi o di collaborare nell’organizzazione e allestimento dell’evento a titolo gratuito o dietro il rimborso delle sole spese sostenute.
  • Svolgere attività di supporto riguardo ad ogni aspetto dell’attività dei soci, se richiesto dagli stessi.

Art. 5

L’associazione potrà compiere qualsiasi operazione strettamente connessa o accessoria a quelle statutarie ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute dei beni immobili e di mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fideiussioni o altre garanzie.

E’ fatto assoluto divieto, salva diversa disposizione di Legge di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto.

TITOLO III - I SOCI

Art. 6

L’associazione è aperta a chiunque ne condivida e approvi il presente statuto e le relative modalità di attuazione senza eccezione di razza, di cultura, di religione, politica o età e manifesti l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera.

La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 10 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione.

Art 7

La partecipazione alle attività dell’associazione e aperta a tutti gli associati

L’associazione è composta di soci che possono essere persone fisiche, giuridiche o altri enti.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono:

a) soci fondatori: sono gli artisti e non che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione;

b) soci ordinari: sono gli artisti e non maggiorenni che facciano richiesta di ammissione all’associazione;

c) soci aggregati: sono quelli minorenni che facciano domanda di ammissione previa autorizzazione dei genitori, che diverranno automaticamente soci ordinari al compimento della maggiore età;

d) soci simpatizzanti: sono quelli versano una contribuzione in occasione di manifestazioni organizzate dall’associazione che, senza alcun obbligo di quota sociale, presentano esplicita richiesta di adesione;

e) Soci “Amici/Sostenitori”: sono quelli che fanno all’associazione delle contribuzioni o ne sostengono le iniziative, hanno diritto all’ingresso gratuito a tutte le iniziative dell’associazione, non pagano quota associativa.

I soli soci che hanno diritto di voto e di partecipare alle attività dell’associazione sono i soci fondatori, ordinari e aggregati (con autorizzazione genitori). Possono esercitare il voto direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

I soci hanno diritto alle informazioni stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può tuttavia stabilire e concedere il rimborso delle spese sostenute ad incaricati a svolgere attività in nome e per conto dell’Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Si auspica che il socio, aderendo allo spirito dell’associazione, ove richiesto, a titolo gratuito o dietro il solo rimborso delle spese eventualmente sostenute, metta a disposizione della stessa la propria professionalità ed esperienza al fine della migliore riuscita delle manifestazioni che l’associazione organizzerà nel corso dell’anno.

Art. 8

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

a) recesso o morte del socio;

b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 30 aprile;

c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato a meno che il recesso avvenga durante gli ultimi tre mesi dell’anno solare.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente

d) Il Vice presidente

e) Il collegio dei probiviri

Art. 10

Assemblea dei soci.

L’assemblea, composta dai soci fondatori, ordinari e aggregati, è organo sovrano per qualunque decisione circa l’indirizzo dell’attività dell’Associazione nonché per le modifiche al presente statuto.

L’assemblea è ordinaria e straordinaria .

Compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

a) approvare bilancio consuntivo e preventivo;

b) eleggere i membri designati a ricoprire cariche del Consiglio Direttivo;

c) richiamare il consiglio direttivo ai suoi doveri, qualora si riavvisino irregolarità nella

gestione dell’Associazione;

d) discutere ed analizzare attività sociali svolte nell’anno precedente ed approvare le proposte in ordine allo sviluppo dell’attività sociale.

I compiti dell’Assemblea straordinaria sono:

a) approvare modifiche statutarie;

b) deliberare l’acquisto di beni mobili ed immobili;

c) deliberare lo scioglimento dell’Associazione;

d) deliberare quant’altro non di competenza dell’Assemblea ordinaria.

Art. 11

L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

La convocazione dell’assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è effettuata con avviso scritto da inviare a ciascun socio per posta ordinaria o con modalità informatica o attraverso l’affissione dell’avviso stesso presso la sede, almeno 15 giorni prima della data fissata. L’avviso deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ordine del giorno , la data, l’ora e il luogo dell’Assemblea.

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sono valide in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

La partecipazione all’Assemblea è ammessa mediante delega scritta rilasciata da un socio ad un altro socio.

Le deliberazioni dell’Assemblea si adottano a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono iscritte su apposito libro dei verbali.

Art. 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri dispari.I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili;

E’ convocato dal Presidente e la convocazione delle riunioni potrà essere effettuata anche telefonicamente o a mezzo di strumenti telematici.

Si riunisce ordinariamente una volta l’anno e straordinariamente ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta uno dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta, elegge il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si adottano a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo Comportano la decadenza dell’intero Consiglio.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione dell’Associazione. In particolare:

a) redigere i programmi di attività previsti dallo statuto sulla base delle linee direttive approvate dall’Assemblea dei soci;

b) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;

c) redigere i bilanci e predisporre il rendiconto economico e

finanziario annuale e ogni altro documento contabile

relativo all’attività svolta, da presentare all’Assemblea ordinaria;

d) formulare regolamenti interni;

e) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione;

f) deliberare l’accettazione di lasciti,donazioni,oblazioni e contribuzioni varie;

g) deliberare e stipulare contratti con terzi .

Art. 13

Presidente.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo.

E’ il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Al Presidente spettano i seguenti compiti:

a) convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci;

b) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

c) conferisce, previa approvazione del Consiglio, procure speciali per la gestione delle varie attività;

d) avrà cura, in particolare, di mantenere contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, enti ed organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimenti ed assume la carica di

Segretario generale occupandosi della corrispondenza in arrivo e in partenza, della tenuta del

libro degli associati aggiornandone lo schedario, della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio, della trascrizione di quelli relativi alle Assemblee degli Associati, curandoli e sottoscrivendoli unitamente al Presidente.

Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha la delega speciale per ogni attività di pagamento, incasso, rilascio di quietanze.

Provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti l’attività economica dell’Associazione nonché cura la compilazione dei rendiconti annuali e li consegna al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la corretta tenuta contabile e legale. Provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale (Bilancio), che sarà sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo. Il contenuto del rendiconto dovrà essere chiaro e trasparente , dovrà evidenziare le entrate e le spese generali.

Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Art.14

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è nominato ogni tre anni dall’Assemblea Ordinaria. Tutte le eventuali controversie inerenti al rapporto associativo tra i soci e gli organi dell’associazione possono venir devolute a detti probiviri.

TITOLO V - FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

Art.15

Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento dell’Associazione sono le seguenti:

a) quote ordinarie e volontarie degli associati;

b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni e sponsorizzazioni;

c) erogazioni e contributi conseguenti a stanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e degli altri Enti Pubblici e Privati;

d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali, i cui proventi devono essere utilizzati per il finanziamento dell’attività istituzionale dell’Associazione ;

e) entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali;

f) redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione.

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate derivanti dalla contribuzione di cui all’articolo precedente e dai beni e diritti che con le entrate sono stati acquistati o acquisiti per il raggiungimento degli scopi sociali.

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo che resterà depositato per almeno 15 giorni nella sede sociale dove ognuno potrà prenderne visione. Entro i 30 giorni successivi verrà predisposto il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione,nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 16

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci presenti.

L’Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori , determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia specifica.

Particolari norme di funzionamento interno e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con un regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 18

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della costituzione dell’Associazione.

Lanciano 11 Febbraio 2008